La Norma Elettrica - Formazione Norma CEI 64-8 e Impianti Elettrici per Elettricisti e Professionisti

Sanzioni previste dal D.M. 37/08

Art. 15 – Multe e provvedimenti per le imprese installatrici di impianti

Sanzioni: cosa prevede l'Art. 15 del D.M. 37/08

Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Il Decreto Ministeriale 37/08 è una Legge dello Stato, pertanto la trasgressione degli Articoli enunciati comporta inevitabilmente sanzioni. Le ammende previste, che partono da 100,00 euro fino a 10.000,00 euro più gli eventuali risarcimenti, sono rivolte prevalentemente alle imprese installatrici di impianti che omettono quanto previsto dal Legislatore. Le multe, tuttavia, riguardano anche quei committenti che non rispettano la corretta assegnazione dei lavori o sono reticenti nel fornire adeguata documentazione.

Comma 1 – Violazioni dell'Art. 7 (da 100 a 1.000 euro)

"1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione."

In caso di mancata applicazione dei Commi che compongono l'Articolo 7 del presente Decreto, quello relativo alla Dichiarazione di Conformità, le multe previste possono variare da euro 100,00 a euro 1.000,00 a seconda dei casi.

Comma 2 – Violazioni degli altri obblighi (da 1.000 a 10.000 euro)

"2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione."

In caso di mancato rispetto anche di un solo specifico Comma di tutto il Decreto Ministeriale 37/08, ad esclusione del Comma 1 di tale Articolo, le ammende per i trasgressori variano da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 in funzione della gravità dei casi riscontrati.

Le sanzioni previste da questo Comma valgono anche per i committenti, ad esempio quando si assegnano lavori a imprese non abilitate o non si forniscono i necessari documenti inerenti all'impianto esistente.

Comma 3 – Comunicazione alla Camera di Commercio

"3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale."

In caso di mancata applicazione anche di un solo Comma del presente decreto da parte dell'impresa installatrice, se la violazione è stata effettivamente verificata e verbalizzata, l'inadempienza sarà registrata presso l'Albo delle Imprese Artigiane o il Registro delle Imprese, in base alla tipologia di azienda, a prova della trasgressione. Ne risulta una segnalazione permanente.

Comma 4 – Sospensione dell'attività

"4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi."

Violare per 3 volte uno dei Commi del D.M. 37/08, con verbalizzazione delle infrazioni da parte dell'Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese, comporta, nei casi riconosciuti di estrema gravità dagli organismi preposti, la sospensione dell'attività.

Comma 5 – Progettazione e collaudi: provvedimenti disciplinari

"5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi."

La Progettazione ed i collaudi degli impianti elettrici rientrano, ovviamente, in tale Decreto: se i professionisti abilitati violano per 3 volte gli articoli che li riguardano, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari da parte del rispettivo Ordine di appartenenza.

Comma 6 – Chi applica le sanzioni

"6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura."

All'applicazione delle sanzioni previste dal presente Decreto provvedono le Camere di Commercio di competenza territoriale in cui è registrata l'impresa.

Comma 7 – Nullità dei contratti con imprese non abilitate

"7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni."

Non sono validi contratti o accordi stipulati da e con imprese non abilitate allo svolgimento dell'attività impiantistica e, quindi, non conformi all'Articolo 3 del presente Decreto. Le aziende non abilitate che operano fuori dal D.M. 37/08 ed eseguono lavori saranno, nel caso, ritenute responsabili di eventuali danni provocati e costrette al risarcimento.

La Norma Elettrica

Domande Frequenti

Le violazioni dell'Art. 7 (Dichiarazione di Conformità) comportano sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro. Per la violazione di tutti gli altri obblighi del decreto le sanzioni vanno da 1.000 a 10.000 euro. L'importo dipende dall'entità e complessità dell'impianto, dal grado di pericolosità e dalle altre circostanze della violazione.

Sì. Oltre alle imprese installatrici, rischia la sanzione da 1.000 a 10.000 euro anche il committente che affida i lavori a un'impresa non abilitata o che non fornisce la documentazione necessaria sull'impianto esistente.

Le violazioni accertate vengono comunicate alla Camera di Commercio, che le annota nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese. Se la violazione è reiterata tre volte, nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione temporanea dell'iscrizione e quindi dell'attività.