Introduzione
D.M. 37-08 Art. 5 e Art. 5-Bis
Progettazione degli Impianti
D.M. 37-08 Art. 5 e Art. 5-Bis
Tale Articolo è diviso in due parti a seguito di variante legislativa introdotta: Art. 5 e Art. 5-Bis.
Il Legislatore ha previsto la stesura di un progetto per ogni impianto elettrico realizzato. Il crescente utilizzo dell'energia elettrica, con il conseguente aumento delle potenze impiegate e l'utilizzo massiccio di apparecchi connessi, ha portato, responsabilmente, all'obbligatorietà preventiva del progetto inerente l'impianto che si andrà a realizzare, anche per i più piccoli, quelli con potenza inferiore ai 6KW. Tutto ciò è un bene, dato che è diventato necessario gestire al meglio la potenza distribuita dall'impianto stesso in modo congruo ed uniforme al tipo di carico per cui è stato progettato, riducendo al minimo possibilità di varianti potenzialmente pericolose ai fini della sicurezza. Il progetto è una garanzia sia per l'Installatore dato che avrà la possibilità di dimostrate quanto realizzato tutelandosi da eventuali modifiche o manomissioni sia per il Committente, certo di possedere un impianto eseguito alla "Regola dell'Arte" adeguatamente dimensionato in base a specifiche esigenze.
"1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),... , g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice."
Il Comma stabilisce, innanzitutto, che il progetto deve sempre essere redatto per ogni tipologia d'impianto. Le figure preposte alla progettazione sono i Professionisti iscritti all'Albo ed il Responsabile Tecnico dell'Azienda.
Professionisti riconosciti sono l'Ingegnere Elettrotecnico e il Perito Industriale Elettrotecnico che hanno delega di progetto su ogni tipo d'impianto.
A queste figure si affiancano anche gli Architetti abilitati con facoltà di progettazione solo su opere civili o di valore artistico e i Geometri ma solo per impianti con potenza fino a 6KW e dopo periodo lavorativo in Azienda di settore.
La progettazione di impianti elettrici con potenza inferiore ai 6KW è anche competenza del Responsabile Tecnico a meno che questi non deleghi il compito ad un Professionista.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
In tutti i casi indicati dalle lettere sopra, dove in questo ambito sono riportati solo quelli inerenti la parte elettrica del provvedimento, il progetto deve obbligatoriamente essere redatto da un Professionista iscritto all'Albo.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
Per i progetti vale la stessa regola dell'installazione, ovvero, debbono essere redatti secondo "La Regola dell'Arte" seguendo le normative indicate dagli organi riconosciuti ed abilitati dal Legislatore come il CEI.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Questo punto indica il minimo che un progetto deve contenere al fine di essere riconosciuto valido: chiaro e semplice!
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
Per ogni modifica dell'impianto elettrico rispetto quanto indicato nel progetto originario sia in corso d'opera sia a variante postuma, è necessario integrare il progetto originario con adeguata documentazione sull'intervento eseguito facendo riferimento anche nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
I progetti degli impianti realizzati sono da consegnare allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune in cui il lavoro è stato eseguito.
(Adempimenti del tecnico abilitato).
1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Con la variante apportata alla "Lettera b" il Legislatore ha espressamente previsto di inserire a progetto anche la parte che riguarda l'infrastruttura della parte multiservio dell'impianto, andando a definire nel dettaglio opere di contenimento e punti di accesso.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Anche l'infrastruttura fisica multiservizi passiva è da inserire in dichiarazione di conformità completa di allegati descrittivi.
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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La dichiarazione di conformità dell'infrastruttura fisica multiservizi passiva è da consegnare allo sportello unico dell'edilizia.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
Al Lato pratico, la "Lettera b" è da trattare come la "Lettera a" andando a definire progetto specifico e dichiarazione di conformità per tali opere.
La Norma Elettrica