La Norma Elettrica
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D.M. 130/2025: Rivoluzione per la Lettera B. Cosa cambia davvero per noi Elettricisti?

Pubblicato il: Giugno 2026

Il panorama normativo italiano per gli installatori ha subito una scossa importante. Il D.M. 17 luglio 2025, n. 130, entrato ufficialmente in vigore il 2 ottobre 2025, ha introdotto pesanti modifiche al pilastro della nostra professione: il D.M. 37/2008.

Questa volta il legislatore ha puntato dritto sulla digitalizzazione avanzata e l'infrastrutturazione degli immobili, agganciando le regole degli impiantisti a quelle del Testo Unico dell'Edilizia. Se pensavi che la fibra ottica, i cablaggi strutturati e le predisposizioni d'antenna fossero un di più opzionale, questo decreto cambia completamente le carte in tavola, spostando l'attenzione sulla Lettera B (impianti elettronici).

Vediamo nel dettaglio i tre punti chiave che stravolgono il nostro modo di lavorare, di firmare i documenti e di gestire le responsabilità in cantiere.

1. Di.Co. Tradizionale: Arriva anche l'Attestazione "Broadband Ready"

Per le predisposizioni degli impianti elettronici a banda ultra larga negli edifici (previste dall'art. 135-bis del Testo Unico dell'Edilizia), la classica Dichiarazione di Conformità non basta più a coprire l'aspetto funzionale. Il decreto introduce formalmente l'obbligo di rilasciare una specifica Attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga", accompagnata da una vera e propria etichetta.

La Di.Co. tradizionale continuerà a certificare la sicurezza dell'impianto elettronico, ma per gli obblighi di infrastrutturazione digitale l'edificio dovranno esibire questa nuova etichetta tecnologica. Non si tratta di un semplice bollino facoltativo: senza questa attestazione rilasciata dall'elettricista abilitato, viene bloccata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) dell'immobile. Significa compromettere il fine lavori, la vendita o il rogito della struttura, con il rischio di pesanti contenziosi legali e richieste di risarcimento danni a carico dell'impresa installatrice.

2. Più Poteri (e più Oneri) al Responsabile Tecnico e l'invio dati al SINFI

Il ruolo del Responsabile Tecnico (RT) aziendale evolve verso una figura molto più manageriale e centrale nella filiera edile, assumendo responsabilità dirette sia in fase di cantiere che nei confronti della Pubblica Amministrazione:

3. Regole Chiare sull'Obbligo di Progetto per la Lettera B

Un altro storico punto di scontro tra installatori e studi di progettazione riguardava i limiti dimensionali oltre i quali è obbligatorio il progetto firmato da un professionista iscritto all'albo per la parte elettronica. Il D.M. 130/2025 elimina ogni dubbio interpretativo inserendo un principio di coesistenza.

L'obbligo di progetto per gli impianti elettronici della Lettera B scatta automaticamente quando questi coesistono con impianti elettrici (Lettera A) che a loro volta superano i limiti del D.M. 37/08 e richiedono un progettista professionista (ad esempio per potenze impegnate superiori a 6 kW, o superfici del residenziale superiori a 400 metri quadri). Di fatto, si stabilisce che se l'impianto di potenza richiede la firma dell'ingegnere o del perito, anche la rete dati, l'anti-intrusione o l'impianto TV dovranno seguire lo stesso identico iter di progettazione formale.

PRO-TIP PER IL TUO BUSINESS: Non subire questa norma come un semplice fastidio burocratico. L'Attestazione Broadband Ready e la predisposizione digitale sono elementi che aumentano il valore dell'immobile. Proponiti ai tuoi clienti e agli amministratori di condominio come lo specialista abilitato in grado di sbloccare l'agibilità ed evitare sanzioni. Trasforma la conformità in un'opportunità di guadagno!

Verifica quello che hai appena letto

1. Cosa succede se l'installatore non rilascia la nuova Attestazione Broadband Ready con relativa etichetta?
2. In quale portale telematico nazionale il Responsabile Tecnico ha l'onere di caricare i dati dell'edificio infrastrutturato su richiesta del privato?