La Di.Ri. vale per Impianti Ante 46/90? Guida Tecnica e Operativa per l'Installatore
Pubblicato il: Agosto 2026 — Target: Elettricisti, Responsabili Tecnici e Professionisti Abilitati
Uno dei dubbi interpretativi più frequenti tra installatori elettrici, responsabili tecnici e progettisti riguarda la possibilità di rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) per impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della celebre Legge 46/90). La risposta è nettamente affermativa: la Di.Ri. è uno strumento valido ed esplicitamente idoneo a regolarizzare, sotto il profilo documentale e di sicurezza, anche gli impianti eseguiti prima del 1990.
- La Di.Ri. è ammessa per qualunque impianto eseguito prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 (27 marzo 2008), quindi anche per gli impianti ante-46/90.
- Per gli impianti datati non si applicano le regole dell'arte attuali, ma i requisiti minimi di adeguatezza dell'Art. 6, comma 3 del D.M. 37/08.
- Può firmarla un professionista iscritto all'albo (qualsiasi impianto) oppure un responsabile tecnico con almeno 5 anni di ruolo (solo impianti non soggetti a obbligo di progetto).
- La Di.Ri. non cancella le sanzioni amministrative pregresse previste dall'Art. 15 del D.M. 37/08.
- Il rilascio richiede sempre un sopralluogo e prove strumentali documentate (isolamento, differenziale, continuità del PE).
1. Il Quadro Normativo: la Di.Ri. per Impianti Realizzati prima del 13 Marzo 1990
La chiave di lettura normativa risiede nel fatto che il legislatore ha individuato come unico discrimine temporale l'entrata in vigore del D.M. 37/08, ovvero il 27 marzo 2008. Non essendoci un limite temporale inferiore, la norma abbraccia tutte le installazioni realizzate prima di tale data, comprese quelle dell'epoca pre-46/90.
Qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, essa può essere sostituita — per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto — da una dichiarazione di rispondenza, rilasciata da un professionista iscritto all'albo professionale, oppure, per gli impianti non soggetti all'obbligo di progetto, da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata.
2. Perché la Di.Ri. è Fondamentale per gli Impianti Ante-1990
Prima del 13 marzo 1990, il concetto di Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) semplicemente non esisteva nella legislazione italiana. Di conseguenza, per tutti gli immobili edificati prima di quella data, la Di.Co. non è mai stata redatta, salvo successivi interventi di rifacimento parziale o totale.
Oggi, in occasione di passaggi di proprietà (rogiti notarili), locazioni, pratiche di agibilità, adeguamento delle attività commerciali o richieste al distributore di energia per aumenti di potenza contrattuale, viene richiesta la certezza documentale sulla sicurezza dell'impianto. La Di.Ri. costituisce l'unico atto sostitutivo legale previsto dall'ordinamento per attestare che l'impianto risponde ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge.
3. Requisiti Minimi di Adeguatezza (Art. 6, commi 2 e 3, D.M. 37/08)
Un errore comune è valutare un impianto del 1985 con le regole dell'arte vigenti oggi (ad esempio la Norma CEI 64-8 ed. IX con i livelli prestazionali). Per gli impianti ad uso abitativo antecedenti la L. 46/90, il tecnico deve invece verificare il rispetto dei requisiti essenziali di adeguatezza di cui all'Art. 6, comma 3 del D.M. 37/08:
| Requisito di sicurezza | Prescrizione operativa e verifiche tecniche |
|---|---|
| 1. Protezione dalle sovracorrenti | Presenza di un dispositivo generale di sezionamento e protezione (interruttore magnetotermico o fusibili) posizionato all'origine dell'impianto, coordinato con la sezione dei conduttori montanti e derivati. |
| 2. Protezione dai contatti diretti | Inaccessibilità completa delle parti in tensione (involucri con grado di protezione minimo IP2X/IPXXB, conduttori con isolamento integro, assenza di morsettiere scoperte). |
| 3. Protezione dai contatti indiretti | Presenza di interruttore differenziale con corrente differenziale nominale \( I_{\Delta n} \le 30\ \text{mA} \) (o coordinato con l'impianto di terra laddove esistente e misurabile). |
Negli edifici molto datati, l'impianto di terra condominiale o singolo potrebbe non essere presente. Il D.M. 37/08 ammette, come misura minima di sicurezza adeguata per gli impianti abitativi ante-1990, la sola presenza dell'interruttore differenziale con \( I_{\Delta n} \le 30\ \text{mA} \). Tuttavia, per un rilascio serio e professionale della Di.Ri., il tecnico deve indicare chiaramente nella relazione lo stato del conduttore di protezione (PE) e raccomandare fortemente la realizzazione della messa a terra.
4. Chi Può Firmare la Di.Ri. per un Impianto Ante-1990
L'Articolo 7, comma 6 del D.M. 37/08 distingue nettamente i soggetti abilitati in base alle caratteristiche dell'impianto e all'obbligo di progetto:
- Professionista iscritto all'albo professionale (ingegnere o perito industriale con competenze specifiche nel settore elettrico) che eserciti la professione da almeno 5 anni nel settore impiantistico. Può sottoscrivere la Di.Ri. per qualsiasi tipologia di impianto, sia soggetto sia non soggetto all'obbligo di progetto ex art. 5, comma 2.
- Responsabile tecnico di impresa installatrice che ricopra tale ruolo da almeno 5 anni presso un'impresa abilitata ai sensi dell'art. 3. Può sottoscrivere la Di.Ri. esclusivamente per impianti non soggetti all'obbligo di progetto (ad esempio appartamenti con potenza contrattuale \( P \le 6\ \text{kW} \) e superficie \( S \le 400\ \text{m}^2 \)).
5. L'Articolo 15 del D.M. 37/08 e la Clausola di Fatto
L'incipit dell'Art. 7, comma 6 recita «salvo quanto previsto dall'articolo 15». Questo richiamo è cruciale e va compreso a fondo da ogni professionista:
- Effetto sanante limitato: la Di.Ri. regolarizza lo stato dell'impianto dal punto di vista della sicurezza elettrica e dell'idoneità all'uso attuale.
- Nessun "colpo di spugna" sulle sanzioni: il rilascio della Di.Ri. non annulla né cancella la violazione amministrativa commessa da chi doveva rilasciare la Di.Co. quando era d'obbligo (per lavori svolti tra il 1990 e il 2008) e non l'ha fatto.
Le sanzioni previste dall'Art. 15 del D.M. 37/08 includono:
- Sanzioni pecuniarie amministrative da 100 € a 1.000 € per inosservanza degli obblighi di comunicazione e conservazione.
- Sanzioni pecuniarie da 1.000 € a 10.000 € per violazione della conformità degli impianti alle norme di sicurezza.
- Segnalazione d'ufficio alla Camera di Commercio (CCIAA) o agli Ordini e Collegi Professionali.
- Sospensione temporanea (da 1 a 6 mesi) dall'albo o dal ruolo di responsabile tecnico in caso di tre violazioni nel triennio.
6. Iter Operativo e Verifiche Strumentali da Eseguire
La Di.Ri. non è un "pezzo di carta" che si firma a tavolino. È un atto sotto personale responsabilità penale e civile che richiede un rigoroso iter di accertamento sul campo.
Fase 1: Sopralluogo ed esame visivo
- Verifica dell'integrità dei conduttori (assenza di isolamento screpolato, conduttori in trecciola tessile o gomma degradata).
- Controllo del sezionamento generale e dell'inaccessibilità dei morsetti.
- Verifica della corrispondenza indicativa delle sezioni dei cavi con i dati di targa delle protezioni montate.
Fase 2: Prove e misure strumentali
- Misura della resistenza di isolamento: eseguita tra i conduttori attivi e la terra a \( 500\ \text{V DC} \). Valore minimo prescritto dalla CEI 64-8: \( R_{iso} \ge 1{,}0\ \text{M}\Omega \) (\( 0{,}5\ \text{M}\Omega \) come criterio storico minimo di adeguatezza).
Fase 3: Documentazione obbligatoria da redigere
- Modello di Dichiarazione di Rispondenza sottoscritto e timbrato.
- Relazione tecnica descrittiva dello stato dell'impianto e delle prove effettuate.
- Esito delle misurazioni strumentali firmato dal tecnico verificatore.
- Schema elettrico unifilare e planimetrico dell'impianto (anche semplificato o per schemi a blocco).
- Attestazione dei requisiti professionali del dichiarante (iscrizione albo/CCIAA da almeno 5 anni).
Se ti chiedono una Di.Ri. per un appartamento del 1975 o del 1985: 1) verifica se sei abilitato (RT da almeno 5 anni per impianti non soggetti a progetto, oppure coinvolgi un perito/ingegnere con almeno 5 anni di iscrizione all'albo); 2) esegui sempre le prove strumentali di isolamento e scatto differenziale; 3) se l'impianto presenta difetti critici (assenza di differenziale, cavi scoperti, protezioni sovradimensionate), non rilasciare la Di.Ri. prima di aver eseguito un intervento di adeguamento certificato con Di.Co. parziale per le modifiche effettuate.
- Valutare un impianto ante-1990 con le regole dell'arte attuali (es. CEI 64-8 ed. IX) invece che con i requisiti minimi di adeguatezza dell'Art. 6, comma 3 del D.M. 37/08.
- Far firmare la Di.Ri. da un tecnico con meno di 5 anni di iscrizione all'albo o di ruolo come responsabile tecnico: la dichiarazione risulterebbe nulla.
- Rilasciare la Di.Ri. senza eseguire le prove strumentali (isolamento, scatto del differenziale, continuità del PE), riducendola a un atto puramente documentale privo di riscontro tecnico.
- Ritenere che la Di.Ri. cancelli automaticamente le sanzioni amministrative pregresse previste dall'Art. 15 per la mancata Di.Co. tra il 1990 e il 2008: l'effetto sanante riguarda solo la sicurezza attuale dell'impianto.
G. Guzzi - La Norma Elettrica


