La Norma Elettrica
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DM 37/08 e Norma CEI 64-8: Il binomio inscindibile della sicurezza elettrica

Pubblicato il: 30 Aprile 2026

Per ogni elettricista professionista, operare a "regola d'arte" non è solo un vanto qualitativo, ma un preciso obbligo di legge. La bussola che guida il nostro settore è composta da due pilastri: il DM 37/08 (il quadro legislativo) e la Norma CEI 64-8 (il codice tecnico). In questo articolo approfondiamo i punti cruciali per la parte elettrica, tenendo conto degli aggiornamenti più recenti: il D.M. 130/2025 (in vigore dal 2 ottobre 2025) che ha modificato il DM 37/08, e la Nona Edizione della CEI 64-8, in vigore dal 1° novembre 2024.

1. I 5 Punti Chiave del DM 37/08 (Parte Elettrica)

1.1 Ambito di applicazione (La "Lettera A")

Il decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici. Per l'elettrico, la competenza è definita dalla Lettera A, che include gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, oltre alla protezione contro le scariche atmosferiche e l'automazione di cancelli e barriere.

1.2 Chi può installare: I Requisiti Professionali

La legge vieta categoricamente il "fai-da-te". Solo le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane possono operare. Ogni impresa deve nominare un Responsabile Tecnico che possieda i requisiti tecnico-professionali (titoli di studio o esperienza certificata) previsti dall'Art. 4 del decreto.

1.3 L'Obbligo del Progetto

Il progetto è sempre obbligatorio, ma cambia chi deve firmarlo.

⚠️ Novità: D.M. 130/2025 — Art. 5-bis (in vigore dal 2 ottobre 2025)
Il Decreto MIMIT n. 130 del 17 luglio 2025 ha aggiornato l'articolo 5-bis del DM 37/08, introducendo obblighi specifici in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici. In sintesi: Nota: queste modifiche riguardano principalmente la Lettera B del DM 37/08. Per la parte elettrica (Lettera A) le soglie di progetto restano invariate.
Calcolo della Corrente d'Impiego ($I_b$):
Per verificare la portata dei cavi rispetto alla potenza, usiamo la formula: $$I_b = \frac{P}{V \cdot \cos \phi}$$ Esempio per $P = 6 \text{ kW}$, $V = 230 \text{ V}$, $\cos \phi = 0.9$: $$I_b = \frac{6000}{230 \cdot 0.9} \approx 28.98 \text{ A}$$ In base a questo valore e alle tabelle della CEI 64-8, si sceglierà la sezione del cavo corretta.

1.4 La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)

Al termine dei lavori, l'installatore deve rilasciare la Di.Co., composta da:

La Di.Co. non ha scadenza e rimane valida fintanto che l'impianto non subisce modifiche non dichiarate o alterazioni da fattori esterni. L'obbligo di rilascio non sussiste per la manutenzione ordinaria.

Per impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (o privi di Di.Co. per altri motivi) è possibile redigere una Di.Ri. (Dichiarazione di Rispondenza), a condizione che il tecnico firmatario abbia almeno 5 anni di esperienza nel settore e operi da professionista abilitato o come responsabile tecnico di un'impresa del settore. La Di.Ri. ha lo stesso valore legale della Di.Co. e deve essere allegata alla documentazione dell'immobile.

1.5 Obblighi del Committente/Proprietario

Il cliente ha la responsabilità legale di affidare i lavori solo a ditte abilitate, iscritte alla Camera di Commercio con i requisiti tecnico-professionali previsti dall'Art. 3 e 4 del DM 37/08. Il committente è inoltre tenuto a:

1.6 Sanzioni Previste dal DM 37/08

Il decreto prevede sanzioni specifiche sia per gli installatori non abilitati sia per i committenti inadempienti. Le principali:

2. La Norma CEI 64-8: Nona Edizione (in vigore dal 1° novembre 2024)

Mentre il DM 37/08 è una legge statale (obbligo burocratico e penale), la Norma CEI 64-8 è lo standard tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano. L'Articolo 6 del DM 37/08 specifica che gli impianti realizzati secondo le norme CEI si considerano eseguiti a Regola d'Arte. In sintesi: la legge ti obbliga a certificare, la norma ti spiega come costruire in sicurezza.

La Nona Edizione della CEI 64-8 è in vigore dal 1° novembre 2024, senza periodo di transizione parallela con l'edizione precedente (2021). Il titolo aggiornato è ora: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" — eliminando la dicitura "utilizzatori" per riflettere la crescita della generazione distribuita (fotovoltaico, accumulo, EV).

2.1 Le Principali Novità della Nona Edizione

Nuova Terminologia (Parti 1 e 2)
La nona edizione adotta la terminologia europea armonizzata: Le due espressioni sono usate indifferentemente nel testo della norma per agevolare il confronto con i documenti IEC/CENELEC.
Interruttori Differenziali (Capitolo 41 — Parte 4)
Novità rilevante per gli impianti residenziali: l'obbligo di installazione di interruttori differenziali da 30 mA è esteso ai circuiti luce, non solo ai circuiti prese. In precedenza l'obbligo per i circuiti luce era meno stringente. Sono previste eccezioni per prese destinate a Persone Esperte (BA4) e Persone Avvertite (BA5) fino a 32A.
Sezionamento e Comando (Capitolo 46)
Importanti aggiornamenti per il sezionamento del conduttore di neutro nei sistemi TN-S: il sezionamento non è necessario se è presente un collegamento equipotenziale e il neutro è collegato affidabilmente a terra. Aggiornate anche le prescrizioni sui contattori come comando di emergenza: i contattori non possono essere usati come dispositivi di emergenza nei nuovi impianti, salvo indicazione contraria del costruttore.
Protezione dalle Sovratensioni — SPD (Sezione 443 e 722)
La nona edizione rafforza l'obbligo di installazione degli SPD (Scaricatori di Sovratensione). In particolare, per i punti di ricarica per veicoli elettrici (EV) accessibili al pubblico (Sezione 722), l'installazione di SPD non è più facoltativa ma diventa un obbligo normativo. Un segnale chiaro dell'attenzione crescente verso le nuove infrastrutture elettriche.
Impianti Fotovoltaici (Sezione 712)
Introdotte misure più rigorose per la protezione contro le sovratensioni lato DC e per il monitoraggio delle interconnessioni con la rete. La protezione lato AC è da dimensionare secondo la Sezione 443; la protezione lato DC degli inverter secondo la Sezione 712.
Colori dei Conduttori (Art. 514.3)
La norma adotta le indicazioni della CEI EN 60445: nero, marrone e grigio per le fasi; rosso (polo +) e bianco (polo −) per i sistemi in corrente continua; verde-giallo per il PE; azzurro per il neutro. Eccezione: i cavi solari H1Z2Z2-K possono continuare a essere nero, rosso o blu.

3. Tavola di Riepilogo: DM 37/08 vs CEI 64-8

Aspetto DM 37/08 (e agg. D.M. 130/2025) CEI 64-8 (IX Ed. — nov. 2024)
Natura Legge statale (D.M.) Norma tecnica volontaria
Oggetto Chi può installare, obbligo di progetto, Di.Co. Come si costruisce un impianto sicuro
Sanzioni Amministrative e penali Nessuna diretta (ma via DM 37/08 e resp. civile)
Ultimo aggiornamento D.M. 130 del 17/07/2025 (in vigore 02/10/2025) IX Edizione (in vigore 01/11/2024)
Collegamento Art. 6 DM 37/08: rispettare la CEI 64-8 = Regola d'Arte

Mettiti alla prova: Quiz sulla Normativa

1. Quale lettera del DM 37/08 identifica gli impianti elettrici e di automazione?
2. Sopra quale superficie di un'unità immobiliare è obbligatorio il progetto di un professionista?
3. Quanti anni di esperienza deve avere un tecnico per firmare una Di.Ri.?
4. Cosa succede se realizzi un impianto seguendo la Norma CEI 64-8?
5. Da quando è in vigore la Nona Edizione della Norma CEI 64-8?