DM 37/08 e Norma CEI 64-8: Il binomio inscindibile della sicurezza elettrica
Pubblicato il: 30 Aprile 2026
Per ogni elettricista professionista, operare a "regola d'arte" non è solo un vanto qualitativo, ma un preciso obbligo di legge. La bussola che guida il nostro settore è composta da due pilastri: il DM 37/08 (il quadro legislativo) e la Norma CEI 64-8 (il codice tecnico). In questo articolo approfondiamo i punti cruciali per la parte elettrica, tenendo conto degli aggiornamenti più recenti: il D.M. 130/2025 (in vigore dal 2 ottobre 2025) che ha modificato il DM 37/08, e la Nona Edizione della CEI 64-8, in vigore dal 1° novembre 2024.
1. I 5 Punti Chiave del DM 37/08 (Parte Elettrica)
1.1 Ambito di applicazione (La "Lettera A")
Il decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici. Per l'elettrico, la competenza è definita dalla Lettera A, che include gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, oltre alla protezione contro le scariche atmosferiche e l'automazione di cancelli e barriere.
1.2 Chi può installare: I Requisiti Professionali
La legge vieta categoricamente il "fai-da-te". Solo le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane possono operare. Ogni impresa deve nominare un Responsabile Tecnico che possieda i requisiti tecnico-professionali (titoli di studio o esperienza certificata) previsti dall'Art. 4 del decreto.
1.3 L'Obbligo del Progetto
Il progetto è sempre obbligatorio, ma cambia chi deve firmarlo.
- Professionista iscritto all'albo: Obbligatorio se la potenza impegnata supera i 6 kW, o se l'immobile supera i 400 mq (o per locali speciali come studi medici, ambienti con pericolo di esplosione, cantieri, ecc.).
- Responsabile Tecnico della ditta: Può redigere il progetto (spesso semplificato in uno schema) per impianti sotto tali soglie.
Il Decreto MIMIT n. 130 del 17 luglio 2025 ha aggiornato l'articolo 5-bis del DM 37/08, introducendo obblighi specifici in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici. In sintesi:
- Il Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice (abilitato per gli impianti di comunicazione, Lettera B) deve coordinarsi con il progettista edile per garantire l'inserimento nel progetto edilizio di tutte le parti relative all'infrastruttura fisica multiservizio passiva (tubazioni, cavedi, punti di accesso per la banda ultralarga).
- A fine lavori, per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, può essere richiesta un'attestazione "edificio predisposto alla banda ultralarga" (etichetta BUL) in luogo della vecchia dichiarazione di conformità per questa specifica voce, da allegare alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
- La responsabilità della predisposizione dell'infrastruttura multiservizio ricade sul progettista edile, non sull'installatore, chiarendo una ambiguità introdotta dal D.M. 192/2022.
Per verificare la portata dei cavi rispetto alla potenza, usiamo la formula: $$I_b = \frac{P}{V \cdot \cos \phi}$$ Esempio per $P = 6 \text{ kW}$, $V = 230 \text{ V}$, $\cos \phi = 0.9$: $$I_b = \frac{6000}{230 \cdot 0.9} \approx 28.98 \text{ A}$$ In base a questo valore e alle tabelle della CEI 64-8, si sceglierà la sezione del cavo corretta.
1.4 La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)
Al termine dei lavori, l'installatore deve rilasciare la Di.Co., composta da:
- Il modulo ufficiale ministeriale;
- Il progetto o lo schema dell'impianto (elaborato dal professionista o dal Responsabile Tecnico, a seconda della soglia);
- La relazione tipologica dei materiali utilizzati;
- Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa.
Per impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (o privi di Di.Co. per altri motivi) è possibile redigere una Di.Ri. (Dichiarazione di Rispondenza), a condizione che il tecnico firmatario abbia almeno 5 anni di esperienza nel settore e operi da professionista abilitato o come responsabile tecnico di un'impresa del settore. La Di.Ri. ha lo stesso valore legale della Di.Co. e deve essere allegata alla documentazione dell'immobile.
1.5 Obblighi del Committente/Proprietario
Il cliente ha la responsabilità legale di affidare i lavori solo a ditte abilitate, iscritte alla Camera di Commercio con i requisiti tecnico-professionali previsti dall'Art. 3 e 4 del DM 37/08. Il committente è inoltre tenuto a:
- Richiedere e conservare tutta la documentazione tecnica (Di.Co., progetto, relazione tipologica);
- Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto nel tempo;
- Esibire la documentazione in caso di compravendita, locazione, agibilità o richiesta da parte delle autorità.
1.6 Sanzioni Previste dal DM 37/08
Il decreto prevede sanzioni specifiche sia per gli installatori non abilitati sia per i committenti inadempienti. Le principali:
- Installazione senza abilitazione (Art. 15): Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 e segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi più gravi.
- Mancato rilascio della Di.Co. (Art. 15): Sanzione da € 100 a € 1.000 per ogni impianto non certificato.
- Lavori eseguiti in violazione della Regola d'Arte: Oltre alle sanzioni amministrative, l'installatore risponde civilmente e penalmente in caso di danni a persone o cose (rif. Art. 589/590 c.p. per lesioni/omicidio colposo).
- Committente: Chi affida lavori a imprese non abilitate può essere sanzionato per concorso nella violazione.
2. La Norma CEI 64-8: Nona Edizione (in vigore dal 1° novembre 2024)
Mentre il DM 37/08 è una legge statale (obbligo burocratico e penale), la Norma CEI 64-8 è lo standard tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano. L'Articolo 6 del DM 37/08 specifica che gli impianti realizzati secondo le norme CEI si considerano eseguiti a Regola d'Arte. In sintesi: la legge ti obbliga a certificare, la norma ti spiega come costruire in sicurezza.
La Nona Edizione della CEI 64-8 è in vigore dal 1° novembre 2024, senza periodo di transizione parallela con l'edizione precedente (2021). Il titolo aggiornato è ora: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" — eliminando la dicitura "utilizzatori" per riflettere la crescita della generazione distribuita (fotovoltaico, accumulo, EV).
2.1 Le Principali Novità della Nona Edizione
La nona edizione adotta la terminologia europea armonizzata:
- Basic protection (protezione principale) → sostituisce "protezione contro i contatti diretti"
- Fault protection (protezione in caso di guasto) → sostituisce "protezione contro i contatti indiretti"
Novità rilevante per gli impianti residenziali: l'obbligo di installazione di interruttori differenziali da 30 mA è esteso ai circuiti luce, non solo ai circuiti prese. In precedenza l'obbligo per i circuiti luce era meno stringente. Sono previste eccezioni per prese destinate a Persone Esperte (BA4) e Persone Avvertite (BA5) fino a 32A.
Importanti aggiornamenti per il sezionamento del conduttore di neutro nei sistemi TN-S: il sezionamento non è necessario se è presente un collegamento equipotenziale e il neutro è collegato affidabilmente a terra. Aggiornate anche le prescrizioni sui contattori come comando di emergenza: i contattori non possono essere usati come dispositivi di emergenza nei nuovi impianti, salvo indicazione contraria del costruttore.
La nona edizione rafforza l'obbligo di installazione degli SPD (Scaricatori di Sovratensione). In particolare, per i punti di ricarica per veicoli elettrici (EV) accessibili al pubblico (Sezione 722), l'installazione di SPD non è più facoltativa ma diventa un obbligo normativo. Un segnale chiaro dell'attenzione crescente verso le nuove infrastrutture elettriche.
Introdotte misure più rigorose per la protezione contro le sovratensioni lato DC e per il monitoraggio delle interconnessioni con la rete. La protezione lato AC è da dimensionare secondo la Sezione 443; la protezione lato DC degli inverter secondo la Sezione 712.
La norma adotta le indicazioni della CEI EN 60445: nero, marrone e grigio per le fasi; rosso (polo +) e bianco (polo −) per i sistemi in corrente continua; verde-giallo per il PE; azzurro per il neutro. Eccezione: i cavi solari H1Z2Z2-K possono continuare a essere nero, rosso o blu.
3. Tavola di Riepilogo: DM 37/08 vs CEI 64-8
| Aspetto | DM 37/08 (e agg. D.M. 130/2025) | CEI 64-8 (IX Ed. — nov. 2024) |
|---|---|---|
| Natura | Legge statale (D.M.) | Norma tecnica volontaria |
| Oggetto | Chi può installare, obbligo di progetto, Di.Co. | Come si costruisce un impianto sicuro |
| Sanzioni | Amministrative e penali | Nessuna diretta (ma via DM 37/08 e resp. civile) |
| Ultimo aggiornamento | D.M. 130 del 17/07/2025 (in vigore 02/10/2025) | IX Edizione (in vigore 01/11/2024) |
| Collegamento | Art. 6 DM 37/08: rispettare la CEI 64-8 = Regola d'Arte | |


