La Norma Elettrica
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Nuova CEI 306-2:2026 e Fibra Ottica Obbligatoria: Perché molti impianti rischiano di essere fuori norma

Pubblicato il: 15 settembre 2026 | Aggiornato il: 22 ottobre 2026 | Autore: G. Guzzi

A settembre 2026 è stata pubblicata ufficialmente la nuova edizione della Guida CEI 306-2:2026 ("Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali"), Fascicolo 26216, che aggiorna e sostituisce la precedente edizione 2020.

Con questa pubblicazione torna al centro un tema che genera ancora forte confusione: negli edifici soggetti agli obblighi della normativa sulle infrastrutture digitali non basta predisporre i soli tubi vuoti. La predisposizione deve includere l'impianto in fibra ottica posato, collaudato e pronto all'uso.

📌 Punti chiave dell'articolo
  • CEI 306-2:2026 pubblicata settembre 2026 – guida applicativa per l'art. 135-bis.
  • Obbligo per domande edilizie dopo 1º luglio 2015: IFMP + impianto in fibra fino ai terminali.
  • Definizioni allineate al Reg. UE 2024/1309 (GIA): PTE, CSOE/PAE, STOA, STOM.
  • Fibre prescritte: G.657 A1/A2, minimo 4 fibre CSOE→STOA, SC/APC.
  • Collaudo strumentale obbligatorio: power meter / OTDR, report allegato alla DiCo ex DM 37/08.

Il grande equivoco: Infrastruttura vs Impianto Multiservizio

L'Articolo 135-bis del DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia), come modificato dal D.Lgs 207/2021 e dal D.Lgs 48/2024, e il DM 37/08 art.1 c.2 lett. b) e art.2 mettono in chiaro due elementi distinti che devono coesistere:

  1. L'Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva (IFMP): spazi installativi, pozzetti, cavedi, canalizzazioni e scatole di derivazione.
  2. L'Impianto Multiservizio in Fibra Ottica: la rete fisica in fibra posata a regola d'arte, che collega il punto di ingresso dell'edificio fino alle singole unità abitative.

Il testo ufficiale recita: "devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete". Limitarsi a corrugati vuoti viola la norma, espone al rischio di mancata agibilità (art. 135-bis c.3) e consegna un'opera contestabile.

Le principali novità della CEI 306-2:2026

La nuova Guida consolida gli standard operativi per l'applicazione delle leggi vigenti e la conformità al Regolamento (UE) 2024/1309 del 29 aprile 2024 – Gigabit Infrastructure Act (GIA), applicabile dal 12 novembre 2025.

📐 Requisito di attenuazione secondo CEI 306-2 – Verifica e completamento

La tratta ottica CSOE → STOA deve rispettare la seguente condizione, misurata da bussola a bussola senza discontinuità intermedia, secondo IEC 61280-4-2:

$$A \le 1,5\ \text{dB}$$

dove:

  • $A$ è l'attenuazione totale misurata alla lunghezza d'onda di $1550\ \text{nm}$ mediante sorgente ottica stabile e power meter.

Per fibre monomodali insensibili alla curvatura G.657.A / G.657.A2, l'attenuazione di progetto o di verifica si calcola con la relazione di link budget:

$$A = (\alpha \cdot L) + (n_c \cdot A_c) + (n_s \cdot A_s)$$

dove:

  • $\alpha$ = coefficiente di attenuazione lineare fibra $[\text{dB/km}]$, tipicamente $0,25 \div 0,35\ \text{dB/km}$ a $1550\ \text{nm}$
  • $L$ = lunghezza fisica del cavo $[\text{km}]$
  • $n_c$ = numero connettori, solitamente $2$ con interfaccia SC/APC (uno al CSOE e uno alla STOA)
  • $A_c$ = attenuazione inserzione per singolo connettore $[\text{dB}]$, da specifiche $\le 0,25 \div 0,5\ \text{dB}$
  • $n_s$ = numero eventuali giunzioni a fusione lungo tratta verticale/orizzontale
  • $A_s$ = attenuazione per singola giunzione $[\text{dB}]$, tipicamente $\le 0,1\ \text{dB}$
Esempio pratico (edificio 30 m):
$L = 0,03\ \text{km},\ \alpha = 0,35\ \text{dB/km} \Rightarrow \alpha\cdot L = 0,0105\ \text{dB}$
$n_c =2,\ A_c =0,4\ \text{dB} \Rightarrow 0,8\ \text{dB}$
$n_s =1,\ A_s =0,1\ \text{dB}$
$$A_{tot} = 0,0105 + 0,8 + 0,1 = 0,91\ \text{dB} \le 1,5\ \text{dB} \Rightarrow \text{VERIFICATO}$$

Note tecniche di riscontro

  1. Soglia inderogabile: il limite di $1,5\ \text{dB}$ è la soglia massima per certificazione tratta d'utente CSOE-STOA. Essendo le distanze interne limitate a poche decine di metri, il contributo dominante è dato dalle perdite dei connettori SC/APC, non da $\alpha\cdot L$. La norma prescrive misura bussola-bussola ≤1,5 dB a 1550 nm.
  2. Collaudo: misura obbligatoria a $1550\ \text{nm}$ e opzionalmente a $1310\ \text{nm}$ per evidenziare macro-curvature anomale dovute a errato instradamento in corrugati/cavedi. Metodo di riferimento IEC 61280-4-2.
  3. Connettorizzazione: ammesse giunzioni a fusione o meccaniche purché sia rispettato il requisito $A\le 1,5\ \text{dB}$.

Collaudo e Certificazione Strumentale: la fibra si dichiara solo se si misura

Un aspetto chiarito dalla CEI 306-2:2026 riguarda la verifica finale. Una fibra non certificata è una fibra di cui non si conosce lo stato.

Non basta stendere i cavi. Serve verifica strumentale con:

Il collaudo deve essere strumentale e i report di misura devono far parte della documentazione allegata alla Dichiarazione di Conformità (DiCo) ex art.7 DM 37/08. Senza report, la DiCo è incompleta o formalmente contestabile, con responsabilità per installatore e DL.

⚠️ Errori comuni da evitare
  • Confondere SINFI con SIMFI: la sigla corretta è SINFI. Scrivere SIMFI nei documenti espone a rilievi formali.
  • Predisporre solo tubi vuoti: viola art. 135-bis. Servono fibre G.657 posate, connettorizzate SC/APC e attestate in STOA/CSOE.
  • Usare fibre G.652D al posto di G.657A in montante/appartamento: non rispettano il requisito di insensibilità alla curvatura in spazi ristretti.
  • Collaudo solo visivo con VFL: il penna laser non misura attenuazione. Serve power meter calibrato + report, altrimenti DiCo incompleta.
  • Dimenticare la documentazione SINFI e QDSA: mancata indicazione del PTE/CSOE e del QDSA interno unità abitativa blocca la consegna.

Sintesi per gli addetti ai lavori

Chi progetta e realizza infrastrutture digitali oggi non può più limitarsi a posare cavi e tubi: deve documentare, verificare con strumenti idonei e consegnare un impianto perfettamente conforme e dimostrabile secondo CEI 306-2:2026, Reg. UE 2024/1309 e art. 135-bis. Evitare questi errori è l'unico modo per scongiurare contenziosi tra committenti, progettisti, imprese edili e acquirenti finali.

La Norma Elettrica – Verifica normativa a cura di G. Guzzi

Verifica quello che hai appena letto

1. Secondo art. 135-bis DPR 380/01 e CEI 306-2:2026, cosa soddisfa l'obbligo di infrastrutturazione digitale?
2. Qual è il requisito di collaudo corretto per rendere valida la DiCo ex DM 37/08 su impianto multiservizio in fibra?
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