Capitolo 1: La Direttiva Case Green (EPBD IV) e gli Obiettivi di Decarbonizzazione
Il panorama legislativo europeo in materia di transizione energetica ha segnato una svolta decisiva con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della Direttiva 2024/1275 (serie L n. 1275), nota come Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia o EPBD IV (Energy Performance of Building Directive), comunemente ribattezzata Direttiva Case Green. Il termine ultimo per il recepimento nazionale di questa direttiva è scaduto il 29 maggio 2026, imponendo un'accelerazione senza precedenti nelle politiche energetiche nazionali.
L’obiettivo supremo della Direttiva è la completa decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo entro il 2050, traguardando lo standard delle emissioni zero. Per strutturare questa transizione, ciascun Paese membro è tenuto a redigere e implementare un Piano Nazionale di Ristrutturazione (NBRP – National Building Renovation Plan). Questo piano strategico si pone l’obiettivo di garantire la ristrutturazione dell’intero parco immobiliare nazionale (residenziale e non residenziale, pubblico e privato) per renderlo a emissioni zero, migliorandone cioè la classe energetica e, quindi, riducendone i consumi complessivi, indicando al contempo strategie, strumenti operativi e risorse finanziarie disponibili.
Scadenze e Target Intermedi Fissati dalla Direttiva:
- Entro il 2030: Riduzione minima del 16% dei consumi energetici del patrimonio edilizio residenziale.
- Entro il 2050: Raggiungimento della neutralità climatica totale (emissioni zero) per l'intero parco immobiliare.
Gli interventi riguardano anzitutto il patrimonio edilizio, ma ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della Direttiva, il raggiungimento della neutralità energetica non può prescindere da una "valutazione della combinazione ottimale di miglioramento in materia di efficienza energetica, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, impiego di energie da fontes rinnovabili e uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali e residenziali". La stessa Commissione Europea propone (all’interno dell’Allegato I della Direttiva), nel quadro comune generale per il calcolo della prestazione degli edifici, di tenere conto dell’influenza positiva delle condizioni locali di esposizione al sole, dei sistemi solari attivi e di altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili.
Capitolo 2: Il Ruolo Abilitante dell'Impianto Elettrico e il Contesto Storico-Legislativo
Sebbene le precise leve economiche (incentivi, bonus fiscali e detrazioni) che il nostro Paese adotterà non siano ancora del tutto definite nei dettagli operativi, è indubbio che per raggiungere gli obiettivi occorra coinvolgere direttamente il settore impiantistico e, in particolare, l'impianto elettrico. Questo si pone non più come elemento passivo, ma come vero e proprio motore e strumento abilitante della transizione.
Tale centralità deriva dalla necessità di predisporre i circuiti necessari per il collegamento dei sistemi di produzione di energia (elettrica e/o termica) prodotta facendo ricorso alle fonti rinnovabili locali. Fra questi, assumono un ruolo fondamentale i moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica al fine di ridurre la bolletta energetica del singolo cittadino (autoconsumo) e utilizzarla per alimentare la climatizzazione ovvero l’alimentazione delle pompe di calore utilizzate per il raffrescamento e il riscaldamento delle singole unità abitative.
Se nei nuovi edifici questa integrazione può essere progettata agevolmente in modo nativo, l'edilizia esistente rappresenta la vera sfida e, al contempo, un'importante occasione per intervenire, soprattutto in concomitanza di una ristrutturazione dell'involucro edilizio. Adeguare l’impianto elettrico, spesso vetusto, insicuro e inadeguato per l’attuale uso quotidiano dettato dalle tecnologie digitali e dai servizi di comunicazione web, è un passo imprescindibile. Partendo dalla verifica dei componenti elettrici utilizzati, delle condutture e dei dispositivi di protezione installati – per garantire le condizioni minime di sicurezza e funzionalità richieste dalle norme –, l’impianto elettrico è chiamato a sostenere il funzionamento ottimale degli elettrodomestici, degli impianti tecnologici, dei sistemi di comunicazione elettronica e dell’automazione.
Nota Storico-Legislativa: Il primo grande ausilio per la sicurezza impiantistica in Italia è stato introdotto dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 ("Norme per la sicurezza degli impianti"), ora confluita nel D.M. 37/08. Il relativo regolamento di attuazione aveva previsto l'adeguamento degli impianti esistenti, ponendo pietre miliari per la sicurezza degli edifici. Si tratta, tuttavia, di un percorso storico che riserva ancora oggi criticità complesse nella realizzazione pratica, soprattutto nel caso dei numerosi impianti elettrici che risultano ancora privi dell'impianto di terra.
Capitolo 3: La Regola d'Arte e la Nuova Norma CEI 64-8 (Nona Edizione)
Per comprendere appieno perché l'impianto elettrico rappresenti uno strumento essenziale per favorire l'incremento della prestazione energetica di un edificio, occorre partire dal concetto cardine di Regola d'Arte. Questo principio costituisce un obbligo giuridico introdotto nella legislazione italiana dalla storica Legge 1° marzo 1968, n. 186 ("Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici"). Ad essa hanno fatto seguito la Legge 46/90, il DM 37/08 e gli altri provvedimenti specifici applicati in caso di attività lavorative (D.lgs. 81/08) o per la valutazione del rischio incendio (D.M. 3 agosto 2015).
Per effetto di queste disposizioni legislative, l’applicazione rigorosa delle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) garantisce la conformità e il rispetto della regola d'arte. In bassa tensione, le prescrizioni per la progettazione ed esecuzione di un impianto elettrico secondo i criteri di sicurezza e funzionalità sono racchiuse nella Norma CEI 64-8, giunta alla nona edizione nel luglio 2024, che costituisce il benchmark ufficiale per il settore.
La Norma CEI 64-8 è strutturata in otto parti complessive:
- Parti da 1 a 6: Racchiudono le prescrizioni generali applicabili a tutti gli impianti elettrici di bassa tensione (con tensione fino a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua).
- Parte 7: Contiene le prescrizioni aggiuntive che si applicano ad ambienti o per applicazioni speciali.
- Parte 8: Contiene le prescrizioni per ottimizzare l’efficienza dell’impianto elettrico, ovvero fornire il livello richiesto di servizi e di sicurezza a fronte di un minor consumo di energia elettrica.
La Classificazione dell'Efficienza Energetica (Parte 8-1)
In particolare, all'interno della Parte 8-1 vengono introdotte prescrizioni, raccomandazioni e metodi utili per progettare e valutare l'efficienza energetica di un impianto elettrico, nel quadro di un approccio coordinato alla gestione dell'energia. Lo scopo è fornire il miglior servizio permanente riducendo i consumi energetici, aumentando la disponibilità di energia e realizzando un equilibrio economico sostenibile. Il metodo normato consente una precisa mappatura strutturata in sei livelli di efficienza energetica, estendendosi da EE0 (efficienza minima) fino a EE5 (efficienza massima).
Capitolo 4: Le Prestazioni Impiantistiche nei Contesti Residenziali (Capitolo 37)
All'interno della Norma CEI 64-8, un intero capitolo è dedicato specificamente alle prestazioni minime e ai criteri di fruibilità all'interno dei contesti domestici: il Capitolo 37. Esso fornisce prescrizioni addizionali da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari a uso residenziale situate all'interno di condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari. Si definiscono addizionali perché nella progettazione, esecuzione e scelta dei dispositivi di protezione è sempre obbligatorio garantire anzitutto i requisiti minimi di sicurezza per le persone e i beni sanciti dalle parti da 1 a 6, integrando poi le disposizioni speciali delle Parti 7 e 8.
L’obiettivo del Capitolo 37 è dimensionare l'impianto elettrico tenendo conto sia delle esigenze del committente sia della dimensione dell'unità immobiliare, fornendo criteri e dotazioni minime strutturate su tre diversi livelli prestazionali e di fruibilità:
- Livello 1 (Minimo): Rappresenta lo standard minimo obbligatorio ai fini della conformità dell'impianto per garantire la funzionalità essenziale.
- Livello 2: Configurato per unità immobiliari che richiedono una maggiore fruibilità degli impianti, tenuto conto anche delle altre dotazioni impiantistiche presenti nella casa.
- Livello 3: Riservato a unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie, evolute e innovative, caratterizzate dall'integrazione di sistemi di automazione domestica (domotica).
Fra le principali prescrizioni metodologiche troviamo indicazioni fondamentali per l'ampliamento futuro dell'impianto elettrico. Salvo impedimenti costruttivi insuperabili dovuti alla struttura dell'edificio, la colonna montante dell'impianto (posta a valle del contatore) e l'interruttore generale devono essere dimensionati per una potenza contrattualmente impegnata di almeno 6 kW, imponendo l'utilizzo di conduttori con una sezione minima non inferiore a 6 mm². Altre disposizioni vincolanti regolano il diametro minimo delle tubazioni protettive, le riserve di spazio minime all'interno di scatole di derivazione e quadri elettrici, e la predisposizione obbligatoria dei circuiti per alimentare i punti di ricarica dei veicoli elettrici (EV). In caso di persone con disabilità o specifiche necessità, le prescrizioni del Capitolo 37 vengono sostituite e superate da quelle dedicate della Norma CEI 64-21.
Capitolo 5: Infrastrutture di Comunicazione Edilizia ed Evoluzione del Cablaggio
L'integrazione tecnologica all'interno degli edifici ha ricevuto una decisiva spinta legislativa per effetto delle importanti modifiche al D.M. 37/08 introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 e dal successivo Decreto 17 luglio 2025, n. 130. Tali provvedimenti hanno esteso l'applicazione coatta delle disposizioni del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche agli impianti posti al servizio degli edifici, ponendo un preciso e inderogabile obbligo di legge a carico dei costruttori edili e delle imprese installatrici.
In questo alveo legislativo si inseriscono le principali guide tecniche edite dal CEI per disciplinare le infrastrutture di telecomunicazione:
- Serie Guida CEI 64-100: Introduce e codifica il concetto di "predisposizione", imponendo di prevedere ampi spazi installativi sia nelle parti comuni dell’edificio sia all’interno della singola unità abitativa (cavedi, scatole e condotti) destinati ad ospitare i cavi per la comunicazione elettronica (sia in rame sia in fibra ottica), nonché gli apparati di distribuzione attivi e passivi.
- Guida CEI 306-2: Costituisce il riferimento tecnico cardine per sviluppare il progetto esecutivo del sistema di cablaggio strutturato all'interno degli edifici residenziali (la cui nuova edizione è stata in inchiesta pubblica fino al 15 giugno).
In perfetto accordo con quanto indicato nella Tabella A del Capitolo 37, risulta obbligatorio predisporre il QDSA (Quadro Distribuzione Segnali di Appartamento) all'interno di ogni singola unità abitativa, un requisito vincolante richiesto trasversalmente per tutti e tre i livelli prestazionali.
Capitolo 6: Integrazione degli Impianti Ausiliari e Gestione degli Utenti Attivi
La sintesi tecnica per una progettazione integrata a regola d'arte è offerta dalla Guida CEI 64-53, la quale illustra compiutamente come integrare l'impianto elettrico utilizzatore principale e predisporre gli impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici ad uso prevalentemente residenziale. Attraverso schemi ed esempi pratici declinati sui tre livelli prestazionali e di fruibilità, la guida orienta in modo chiaro le scelte dei progettisti.
Accanto al corpo principale, i dettagliati allegati informativi illustrano i servizi e le funzionalità aggiuntive che trovano spazio negli edifici moderni, regolamentando la figura dell'utente attivo o prosumer e i flussi di energia condivisa:
- Allegato A: Disciplina gli impianti dedicati alla gestione dei segnali elettronici e di comunicazione, normando gli impianti domotici, i sistemi di allarme antintrusione e le infrastrutture di comunicazione.
- Allegato E: Introduce gli aspetti specifici legati all'automazione della casa e alla predisposizione degli spazi installativi destinati ad ospitare cavi e componenti, il cui corretto dimensionamento deve rigorosamente rispettare le indicazioni fornite dalla Guida CEI 205-14.
- Allegato F: Tratta specificamente l'efficienza energetica negli impianti elettrici in ambienti residenziali, eseguita in accordo con la Parte 8-1 della CEI 64-8. Viene sottolineata l'importanza cardinale di adottare un sistema intelligente di gestione dell’efficienza energetica e dei carichi che comandi l’utilizzo dell’energia consumata, effettuando un bilanciamento dinamico che tenga conto dei carichi attivi, della produzione locale da fonti rinnovabili, dell'accumulo e delle reali esigenze dell’utente.
- Allegato G: È interamente dedicato agli impianti elettrici degli utenti attivi, ai sistemi locali di produzione e accumulo energetico (in primis gli impianti fotovoltaici tradizionali, i sistemi di accumulo locali e gli impianti compatti di tipo Plug&Play), introducendo le regole tecniche e le forme di condivisione dell'energia elettrica mediante l’autoconsumo diffuso e collettivo.