La Norma Elettrica - Formazione Norma CEI 64-8 e Impianti Elettrici per Elettricisti e Professionisti

D.M. 37-08 Art. 6

Realizzazione ed Installazione degli Impianti

Introduzione

D.M. 37-08 Art. 6

Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Realizzazione ed Installazione degli Impianti

Il presente articolo definisce in soli 3 Commi come debbano essere realizzati gli impianti elettrici. Ciò è stato possibile in quanto il Legislatore ha racchiuso in pochi concetti come le Imprese debbano considerare a norma un impianto, ovvero, realizzato alla "Regola dell'Arte" secondo i dettami del presente Decreto e alle Normative Tecniche vigenti. In secondo luogo, al fine primario di rendere anche i vecchi impianti conformi ai requisiti di sicurezza, ha imposto, in modo particolare con l'introduzione della Legge 46-90, l'obbligo di realizzo secondo disposizioni precise, concedendo anche il tempo necessario ai Proprietari di immobili di adeguarsi alle normative.

Comma 1

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

Il Legislatore impone alle Imprese di realizzare impianti alla "Regola dell'Arte" le quali, sono ritenute direttamente responsabili in caso di omissione. La "Regola dell'Arte" è dettata dal rispetto del presente decreto e dalle Norme Tecniche elaborate dagli Enti preposti a livello nazionale e comunitario, in primo luogo UNI e CEI.

Comma 2

"2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni."

Tale decreto impone norme generali di sicurezza specifiche applicabili ai fabbricati ad uso industriale produttivo su cui, oltre gli impianti elettrici eseguiti alla "Regola dell'Arte" incombono prescrizioni aggiuntive particolari che, generalmente, esulano dal settore elettrico.

Si riporta, a titolo informativo, la parte iniziale dell'Articolo 1 del DPCM 31 marzo 1989:

"Art. 1.

Norme generali di sicurezza

1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attivita' industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel..."

Comma 3

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Il Comma ha generato confusione per molto tempo ma la questione, dati gli anni trascorsi, dovrebbe essere risolta. C'era, infatti, chi sosteneva che la Legge fosse rispettata installando il solo interruttore differenziale. In realtà, tutto quello indicato in tale articolo andava rispettato, in quanto, al proprietario era concesso di mettere in regola il proprio impianto entro tre anni dell'antrata in vigore della legge 46-90 e successive proroghe.

Pertanto, un impianto a norma si reputa tale quando soddisfa tutti i requisiti indicati dal Comma, vale dire se dotato di:

1) sezionamento all'origine dell'impianto;

2) protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;

3) protezione contro i contatti diretti;

4) protezione contro i contatti indiretti;

5) sola protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA ma solo riferito al punto (5).

Nella pratica, tutti i punti debbono essere soddisfatti anche perchè, visti gli adeguamenti previsti e concessi dal Legislatore, un impianto non sarebbe a norma di Legge ed il Proprietario responsabile di ciò, oltre che soggetto a rischio elettrico.

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